(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
           Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 18 gennaio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. La lettera a) del comma 1 dell'art.  9 della legge regionale  24
febbraio  1970,  n.  6,  come  sostituito  dall'art.  2  della  legge
regionale 27 agosto 1992, n. 22, e' sostituita dalla seguente:
  "a)   dispone,   anche   avvalendosi   dei  Comuni,  gli  opportuni
accertamenti sulla sussistenza dei requisiti  stabiliti  dalla  legge
per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;".
  2.  Il  comma  3  dell'art. 9 della legge regionale n. 6/1970, come
sostituito  dall'art.  2  della  legge  regionale  n.   22/1992,   e'
sostituito dal seguente:
  "3. La Commissione provinciale per l'artigianato puo' costituire al
proprio  interno  sottocommissioni per l'istruttoria delle domande di
iscrizione all'Albo  delle  imprese  artigiane  e  delle  conseguenti
variazioni  e  per la trattazione di particolari problemi riguardanti
l'artigianato.".